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Rumors - Scadenza conservazione a 3 mesi dall'invio dei redditi

Come avrete già appreso da alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, si vocifera in maniera ormai insistente di unificare la scadenza dei termini di conservazione  a 3 mesi dall'invio della dichiarazione dei redditi (e non da quella iva come sembrava in un primo momento). 

La notizia viene dal Forum sulla fatturazione elettronica dove l'Agenzia ha anticipato l'intento di emettere una circolare che chiarisca diverse questioni. 

Altra novità riguarda la conservazione delle fatture elettroniche che transitano tramite il Servizio di Interscambio (SDI). La conservazione che verrà effettuata è SOLAMENTE A FINI TRIBUTARI. Questo significa che l'utente per proprio uso "civilistico" dovrà provvedere autonomamente ad una conservazione A NORMA.

Infine una annotazione sui sistemi di conservazione. Non vi sono proroghe E TUTTI I SISTEMI DI CONSERVAZIONE IN USO a partire dal 11 Aprile devono essere conformi alla normativa in ogni loro parte. 

Operativamente 

La conformità di un sistema di conservazione comporta fondamentalmente l'adozione di alcune regole fondamentali. 

1 - La sicurezza

Il sistema non è composto solo dal software utilizzato per la conservazione ma da tutti i dispositivi e le attività connesse alle varie funzionalità e ai vari procedimenti.

Il Conservatore DEVE garantire il livello di sicurezza più elevato e comunque non inferiore  a quanto disposto dalla L. 196/2003

2 - La conformità agli standard

2.1 Modello Oais

Il sistema di conservazione è organizzato secondo il modello O.A.I.S. (Open Archival Information System) . Un modello che prevede 3 figure distinte e dove i processi vengono seguiti validati in ogni fase, dal versamento effettuato dal produttore alla conservazione e alla esibizione con la generazione dei pacchetti di distribuzione.

I nostri software garantiscono il pieno supporto di tale modello, distinguendo la fase di archiviazione da quello di conservazione e provvedendo a generare pacchetti di versamento, rapporti, pacchetti di archiviazione e di distribuzione. Occorre precisare che il nostro software è utilizzabile solo da quei soggetti dove la figura del produttore e del conservatore coincidono e non è adatto a sistemi che devono ricevere pacchetti di versamento da produttori diversi. 

2.2 Indice di conservazione Sincro.

L'indice di conservazione Sincro (Uni 11386) è ormai consolidato sicuro affidabile e supportato da tutti i software. A partire dal 11 Aprile è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO utilizzare indici Sincro. Qualsiasi altra forma di creazione dei pacchetti di archiviazione sarà considerata non valida a prescindere dalle tipologie di documenti conservati . 

2.3 Formati di conservazione

Anche i formati di conservazione devono essere conformi alla normativa che, tuttavia, lascia ampia scelta purchè motivata. 

3 Conversione vecchi archivi

La norma lascia a discrezione del responsabile la necessità o meno di convertire i vecchi archivi. I ns. software non richiedono conversione e sono in grado di gestire indifferente pacchetti di archiviazione con indici in formato sincro e no. Tuttavia ogni responsabile dovrà effettuare delle valutazioni oggettive in base alle tipologie di archivi che si trova a gestire. 

4 Lo scarto 

Importante è e sarà gestire correttamente gli Scarti di documenti. Il conservatore deve conservare per il periodo indicato e, al momento opportuno, avvisare il titolare e procedere allo scarto come descritto nel manuale della conservazione

5 Il responsabile

Il responsabile della conservazione deve GOVERNARE con attenzione e competenza l'intero sistema e coordinare le attività delle altre figure coinvolte. Il tutto deve essere documentato nel manuale della conservazione e nei manuali operativi. 

AFFIDARE LA CONSERVAZIONE A TERZI

Alcune strutture DEVONO fare una attenta valutazione delle loro capacità di gestione del sistema di conservazione e nel caso in cui non vi siano TUTTI GLI ELEMENTI che consentono di garantire il corretto funzionamento, sarà necessario valutare l'affidamento a terzi del servizio di conservazione . La conservazione è un SISTEMA  e come tale deve essere gestito (similmente a Qualità e Sicurezza a breve saranno disponibili anche percorsi di Certificazione). 

Nei casi in cui la struttura non sia in grado di gestire tutto il processo di conservazione, potrà affidare a terzi (conservatori accreditati) la conservazione dei propri documenti. In questo caso il software consente di operare come SISTEMA DI VERSAMENTO verso il servizio CCT  e di predisporre velocemente e completamente ogni tipologia di archivio compatibile con i modelli di conservazione CCT (Conservazione in Cloud TeamSystem ).

 

Il Calcolo dei bolli sui documenti informatici - Domande Frequenti

Ritengo possa essere utile un piccolo riepilogo delle domande più frequenti sulla gestione dei bolli. 

La materia è regolata dal DM 1706/2014  (GU n.146 del 26-6-2014) ARTICOLO 6

Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

 

Vediamo ora le domande più frequenti che ci vengono rivolte.

1 - Per quali documenti devo pagare il bollo e quando. 

il bollo su tutti i documenti informatici emessi o utilizzati nell'anno fiscale precedente, vanno saldati in soluzione unica entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

Nel caso di anno fiscale coincidente al solare, avremo che entro il 30/04/2016 dovremo saldare i bolli relativi a tutti i documenti emessi o utilizzati nel 2015. 

2 - Pago i bolli sui giornali stampati o sulle registrazioni effettuate ?

Il bollo sul libro giornale è dovuto in ragione di 1 bollo ogni 2500 registrazioni. Per registrazione si intende un intero articolo a prescindere dalle righe di dettaglio.

E' consuetudine (dalla riforma Tremonti del 2001) pagare i bolli sulle registrazioni STAMPATE  tuttavia ognuno è libero di imputare nel sistema il valore che desidera (relativo solo a quelle stampate o a tutte le registrazioni inserite nel gestionale fino al 31.12.2015 o addirittura tutte quelle che si prevede di inserire).

3 - Le scritture di rettifica le stampo nell'anno successivo, i bolli quando li pago ?

La norma prevede che l'intero esercizio venga riportato sul libro giornale entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè 1 anno dopo la chiusura) Per intero esercizio si intende TUTTE LE SCRITTURE CONTABILI, anche quelle di rettifica. Quindi si dovrà produrre il giornale COMPRENSIVO delle scritture di rettifica (fino alla chiusura conti almeno). Se questa viene fatta con data esercizio successivo, si dovrà produrre il giornale FINO A COMPRENDERE QUELLE REGISTRAZIONI. In questi casi il bollo dovrà comprendere TUTTE l e registrazioni stampate

Riprendendo il nostro esempio con anno solare coincidente al fiscale. Se nell'anno 2015 ho prodotto il giornale di tutte le registrazioni del 2014, pagherò i bolli solo per quelle. Se nel 2015 ho prodotto il giornale delle registrazioni 2014 e dei primi 3 mesi del 2015 fino a comprendere la chiusura dell'esercizio 2014, pagherò il bollo per tutte le registrazioni stampate a prescindere dall'anno fiscale  a cui si riferiscono . 

4 - Come procedo per il calcolo con i vostri programmi ?

I nostri programmi offrono una funzione specifica per la gestione bolli (Firma --> Gestione Bolli) Qui trovate il manuale completo sull'argomento. 

 

PEC Anticipare i bisogni

Interessante articolo su Eutekne circa una nuova estensione del mandato per professionisti e centri servizi. Il CNDCEC con l'Informativa n. 24 del 10/02/2016 ha approvato il fac simile di lettera d'incarico professionale per la gestione dell'indirizzo PEC del cliente.

La gestione delle PEC è uno degli argomenti principali del processo di digitalizzazione delle comunicazioni e delle attività, ma viene ancora utilizzata male e poco. La Pec è l'equivalente di una raccomandata con una piccola importante differenza: 

La raccomandata cartacea, se siete assenti o non siete in condizioni di riceverla, viene depositata e poi restituita al mittente.

La PEC si INTENDE CONSEGNATA NEL MOMENTO IN CUI VIENE RESA DISPONIBILE NELLA CASSETTA DI POSTA; che voi l'abbiate letta o meno, non ha importanza i termini decorrono dal momento della consegna. 

Da ciò ne deriva la necessità di controllare costantemente la Pec, in particolare per quegli avvisi che generano una decorrenza dei termini come possono essere accertamenti di CCIAA, INPS, INAIL, le comunicazioni relative ai fallimenti e qualsiasi altra comunicazione che possa generare un impegno (anche una ingiunzione di pagamento).

Questa attività apparentemente semplice richiede invece una costanza che chi non ha abitualmente un computer in mano fa fatica a mantenere, non solo.

Le pec vanno conservate ed esibite in caso di necessità ed essendo documenti originali elettronici non vi è un modo valido di conservazione che non sia elettronico. 

Lo studio oltre alla conservazione delle proprie comunicazioni, può utilizzare il protocollo per attivare la gestione delle Pec delle ditte clienti. Idati di connessione acquisiti con il mandato, vengono inseriti in un archivio protetto. Da quel momento il ns. sistema di gestione documentale provvede a : 

Scaricare i messaggi pec in arrivo SENZA cancellarli dalla casella di posta originale. 

Questo consente alla ditta titolare di poter gestire la posta nella sua interezza ma al tempo stesso di avere la garanzia che lo studio sta controllando le comunicazioni più importanti e soprattutto quelle fiscalmente rilevanti. 

Classificare i messaggi nell'archivio Protocollo Conto Terzi. 

Tutti i messaggi vengono archiviati con l'identificazione esatta della ditta titolare della pec e dell'anagrafica del mittente/destinatario.

Oltre ai messaggi, il sistema identifica le ricevute di accettazione e di consegna e le archivia in maniera distinta dalle email normali. Questo per evitare che ad ogni ricerca anzichè 1 documento ne vengano trovati sempre 3. Ovviamente le ricevute rimangono "collegate" al messaggio originale, quindi si può in qualsiasi momento risalire alle stesse. 

Evidenziare i messaggi relativi ad argomenti importanti

Una speciale funzione che utilizza il nostro motore semantico, permette di classificare automaticamente i messaggi in base all'argomento e alla importanza. In una cartella troveremo tutti i fallimenti, in un altra tutte le comunicazioni inps etc. etc. 

Il protocollo è disponibile in tutte le versioni dei nostri programmi eccetto la versione no print (versione C2 del nuovo listino) 

Il modulo gestione PEC è INCLUSO GRATUITAMENTE nella configurazione protocollo e può essere utilizzato per 99 ditte. Per volumi superiori esistono apposite licenze. 

 

 

 

 

Archiviare Pec con Outlook Mission Impossible.

Molti ci chiedono se vi è possibilità di archiviare messaggi PEC utilizzando Microsoft Outlook. 

LA RISPOSTA E' SEMPRE LA STESSA NO,  Il motivo è molto semplice: 

1 - Il formato di memorizzazione dei messaggi di posta deve essere obbligatoriamente quello previsto al punto 5.8 dell'allegato 2 del Dpcm 03/12/2013 

5.8 Formati Messaggi di posta elettronica Ai fini della conservazione, per preservare l’autenticità dei messaggi di posta elettronica, lo standard a cui fare riferimento è RFC 2822/MIME.

2 - Qualsiasi addins si utilizzi per produrre il file eml partendo da un messaggio di Outlook, genera un eml DIVERSO da quello originale (ne abbiamo provati svariate decine, di quelli free e a pagamento).

2.1 - In conseguenza di quanto sopra la verifica della firma del messaggio PEC risulta non valida, ANCHE SE VERIFICATA CON LO STESSO OUTLOOK.

errore pec

COSA FARE

Per scaricare la pec utilizzare un client di posta diverso, ad esempio Thunderbird o simili e assicurarsi che il messaggio salvato sia nel formato precedentemente specificato. 

Verificare  la validità del certificato (aprire il file con click destro e visualizzarlo con qualsiasi client di posta, l'icona del certificato deve indicare che la firma è valida)

Archiviare il file così ottenuto tramite il protocollo (modulo ArchiProto) che provvede ad interpretare automaticamente tutti i dati del messaggio e ad associare l'anagrafica del mittente e del destinatario (se nell'archivio anagrafiche la pec è stata specificata, diversamente inserire l'anagrafica corretta).

SVILUPPI

La PEC, ad oggi, è MOLTO POCO CONSIDERATA, normalmente non viene archiviata, non viene conservata secondo le regole e rimane nella casella di posta con tutte le conseguenze ed i rischi del caso. 

A Breve, all'interno del modulo protocollo verrà reso disponibile un client capace di scaricare i messaggi NEL FORMATO CORRETTO, protocollarli e consentire funzioni avanzate di gestione. 

 

Una significativa semplificazione #conservazionedigitale

Con la Risoluzione 81/e 2015 l'Agenzia delle Entrate accoglie una richiesta di semplificazione molto sentita da chiunque svolge attività di conservazione digitale. 

Non è più necessario comunicare con modello AA7 - AA9 il luogo di tenuta degli archivi elettronici, purchè questi siano esibiti prontamente presso la sede del contribuente o presso il luogo di tenuta dichiarato. 

Il testo completo della risoluzione

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/settembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+81+del+25+settembre+2015/Risoluzione_81E_25092015.pdf

 

 

Conservazione digitale - Scadenze

La conservazione digitale dei documenti fiscali, con il Decreto del Ministero delle Finanze del 17/06/2014 ha nuove scadenze, vediamo nel dettagli quali obblighi occorre osservare ed in che tempi.

Conservazione di stampe fiscali, libro giornale, inventari, cespiti, dichiarazioni. 

La norma fa riferimento ovviamente al periodo fiscale ed al termine di presentazione della dichiarazione. In un regime normale (anno fiscale coincidente con anno solare) il termine della dichiarazione è il 30/09.

La tenuta delle scritture e dei libri è disciplinata dall’articolo 7, comma 4 del DL n.357/1994 mentre la stampa dei libri sociali e registri obbligatori è disciplinata dall’art. 15 del DPR 600 del 1973 .

La stampa va effettuata entro 3 mesi dall'invio della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di produzione di documenti elettronici la stampa coincide con la formazione  e la relativa sottoscrizione. quindi ENTRO IL 30.12. COME TERMINE ULTIMO i documenti dovranno esser formati ed inviati in conservazione.

Registro dei beni ammortizzabili 

Per il registro dei beni ammortizzabili, l’art. 16 del DPR 600/73 impone come termine di aggiornamento quello di presentazione delle dichiarazioni  pertanto il 30 settembre. Con il termine aggiornamento si può intendere l'inserimento di tutti i dati nel sistema meccanografico o la stampa vera e propria. 

Conservazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni vengono conservate da parte dell'intermediario e, in pochi casi, da parte del contribuente. Per quanto concerne la conservazione lato intermediario, questo conserva una "copia"  conforme ai dati inviati. Il documento NON RIPORTA la firma del contribuente e viene conservato al fine di assolvere gli obblighi a carico dell'intermediario. 

Pertanto nel considerare la scadenza dovremo tenere conto che l'obbligo di conservazione per l'intermediario, nasce nell'anno di imposta in cui la dichiarazione viene inviata. In sintesi tutte le dichiarazioni inviate nell'anno precedente , dovranno essere conservate entro la fine dell'anno in corso. Questo non significa che occorre produrre ora i documenti inviati un anno fa, significa che il termine ultimo per congelare l'archivio e affidarlo alla conservazione digitale sarà il termine dell'anno successivo. 

Per quanto concerne le dichiarazioni lato contribuente, nessuno vieta la conservazione digitale, ma va ricordato che tali documenti vanno "sottoscritti" in originale dal contribuente stesso e, a volte, da altri soggetti per cui la formazione elettronica dovrà rispettare tutte le formalità richieste. 

Conservazione libri sociali. 

La formazione dei libri sociali avviene durante il periodo fiscale. I verbali formati come documenti elettronici spesso  vengono accompagnati anche da marca temporale, al fine di avere data certa. Anche i libri sociali però vanno inviati in conservazione entro il termine dei 3 mesi dall'invio della dichiarazione. 

Pagamento dei bolli

L'articolo 6 comma 2 del DMEF 17/06/2014 dice testualmente :

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per cui i bolli vanno saldati in via definitiva entro il 30 aprile. Il versamento è con F24, l'importo va calcolato in ragione di 1 bollo ogni 2500 registrazioni o annotazione, dove per annotazione si intende 1 accadimento contabile  a prescindere dalle righe di dettaglio.

Nessun invio impronta ma flag nella dichiarazione

L'esistenza di archivi elettronici a carico del contribuente va indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo fiscale di riferimento, per cui nella prossima dichiarazioni dovrà essere indicato tale flag. 

Responsabile, manuale, aa7 e flag su 740 #conservazionedigitale

La conservazione digitale dei documenti, dopo 11 anni di crescita molto lenta (al 2013 c'erano 150 mila ditte con archivi digitali ), finalmente vede dei numeri consistenti. Ciò è dovuto quasi esclusivamente al fenomeno fattura elettronica pa che sta "costringendo" centinaia di migliaia di aziende e professionisti  ad emettere fatture esclusivamente elettroniche. (c'è chi parla di 3 milioni di fornitori ma ci sembra un pò eccessivo visto che le partite iva attive sono 4 milioni 300 mila circa)

Rispetto dell'obbligo di conservazione

Ma tutti quelli che hanno inviato fatture elettroniche alla pa hanno effettuato anche la conservazione digitale a norma ?

Pare proprio di no, forti della nuova normativa che consente ai conservatori di rimandare fino alla fine dell'esercizio successivo il termine di scadenza per la produzione dei supporti di conservazione, pare che molti di questi documenti si trovino in uno stato ancora "provvisorio" di documenti "versati" ma non ancora inviati in conservazione .

Nel caso di imprese che si sono affidate a servizi esterni, il Produttore (colui che versa il documento) spesso e volentieri è lo stesso conservatore che agisce in qualità di "emittente" apponendo la propria firma al documento e provvedendo all'invio. 

Quindi in questi casi la ditta ha solo prodotto una fattura xml, l'ha affidata al terzo che dovrà poi provvedere alla emissione, spedizione, all'autoversamento e alla conservazione. 

Obblighi del contribuente

Le ultime precisazioni, circolari e interpelli hanno anche delineato meglio gli obblighi del contribuente ( e di conseguenza del conservatore) . 

Luogo di conservazione delle scritture

La circolare del 18E del 2014 aveva già precisato che Il luogo di conservazione delle scritture contabili (quello indicato dalla impresa tramite i modelli AA7 e AA9) deve includere l'indirizzo dove è posizionato fisicamente il server utilizzato dall'utente per la conservazione dei documenti elettronici. 

Tale disposizione risulta alquanto anacronistica nell'era del cloud, ma la norma è stata interpretata in maniera rigida e la conseguenza sarà appunto centinaia di migliaia di variazioni (forse più perché ci saranno poi cambiamenti continui da tenere aggiornate).

Questo significa che:

1 - Chi ha affidato la conservazione delle fatture elettroniche al suo commercialista che effettua INTERNAMENTE la conservazione, e lo ha già indicato come tenutario, non dovrà fare nulla

2 - Chi ha affidato ad un servizio esterno tale attività, dovrà:

  • Farsi comunicare dal gestore del servizio l'indirizzo fisico del server da indicare nella comunicazione
  • Effettuare la variazione del tenutario (Modello AA7 / AA9)
  • Individuare correttamente in un documento interno, quali documenti sono conservati e da quale dei diversi tenutari (es. registri iva --> Studio xxx, Fatture elettroniche --> servizio xx presso etc.)

3 - Chi l'ha affidata ad un Commercialista che a sua volta l' ha affidata ad un servizio esterno , si dovrà vedere il tipo di modulistica sottoscritta, dallo studio e dall'azienda.

Se  si tratta di un contratto tra azienda e servizio (per cui l'affidamento a terzi avviene in forma trasparente) potrà semplicemente indicare l'indirizzo del servizio. 

Se invece l'affidamento è stato effettuato arbitrariamente dallo studio (cosa improbabile) sarà lo studio a fornire al contribuente gli estremi della conservazione. 

Il manuale della conservazione ed il Responsabile

L'altra puntualizzazione arriva da AGID. Anche se rivolta principalmente agli Enti (ricordiamo che per tutti gli enti iscritti nell'elenco IPA, vi sono regole più stringenti) l'Agid precisa che dove vi è conservazione digitale vi deve essere un responsabile ed un manuale a prescindere dall'affidamento a terzi del servizio di conservazione.

Tale disposizione o precisazione risultava alquanto ovvia dalla normativa, la responsabilità della conservazione e della esibizione dei documenti rimane in capo al contribuente o all'Ente a prescindere dal fatto che questo abbia affidato a terzi talune attività e che queste vengano svolte correttamente.

Per cui è il contribuente il primo che deve esibire quel minimo di documentazione necessaria affinché il suo archivio digitale sia identificabile, comprensibile, raggiungibile, distribuibile. 

Il flag su modello Unico

Infine vi è un piccolo ulteriore obbligo per chi fa conservazione digitale dei documenti. anche se si conserva, in maniera sostitutiva (cioè senza avere copie cartacaee) 1 solo documento elettronico o 1 sola fattura elettronica, si dovrà indicare nel modello unico tale situazione attivando l'apposito flag come già trattato nel forum 

 

 

Bollo su documenti informatici #conservazionedigitale

Dopo lunghe discussioni e mesi passati nel dubbio, arrivano la tanto attese delucidazioni sul pagamento dei bolli relativi a documenti informatici.  

Inutile dire che tutti i 1500 studi nostri clienti hanno già fatto i conteggi ed hanno già gli F24 pronti con scadenza 30 Aprile, per fortuna l'interpretazione adottata risulta quella giusta. Qui trovate la RISOLUZIONE N. 43/E

Sintesi 

1 - Detrarre gli acconti

Vanno detratti gli acconti versati a gennaio 2014 con F23, e per quanto riguarda gli ulteriori residui di credito, pare si debba chiedere il rimborso 

si precisa infine, che nel diverso caso in cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, risulti superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza di imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642.

2 - Si applica SOLO ai documenti informatici

viene precisato che sono compresi nella norma i soli documenti informatici soggetti ad imposta di bollo secondo le tariffe 16 e 13 del DPR N. 642/72. 

In relazione a tale disposizione, si osserva in via preliminare, che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal DM devono intendersi i libri e registri di cui all’art. 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR.

 

3 - Conteggi a registrazioni (anche per i verbali)

La risoluzione ribadisce che il conteggio dei bolli va effettuato a registrazioni (ogni 2500 registrazioni o frazioni) . Su questo punto rimane l'annoso dubbio dei libri sociali (tipo libri verbali assemblea o simili) che con le registrazioni nulla hanno a che fare. Su questi continuiamo a sostenere che il calcolo delle RIGHE , ipotizzando che ogni pagina sia composta da 25 righe, non genererà sicuramente una imposta inferiore ad analoghi libri cartacei e difficilmente potrà essere contestata. 

Per i giornali si continuerà a calcolare gli "articoli" intendo un articolo completo di dare e avere l'equivalente di "una registrazione" o come già stato spiegato da altre risoluzioni "una evidenza contabile a prescindere dalle righe di dettaglio".

4 - Su quali documenti calcolare i bolli

Vanno presi in esame TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI NELL'ANNO SOLARE . Ci sembra estremamente chiaro , a questo punto, il concetto dell'applicazione dell'imposta, a  prescindere dal contenuto dei documenti, occorre calcolare l'imposta su quelli "emessi o utilizzati" nell'anno solare. Per cui si stampi il giornale dell'anno fiscale precedente, di quello in corso, che si faccia un verbale di assemblea che riguarda il futuro, non ha alcuna importanza. Per ogni documento emesso va calcolato l'importo dovuto ed effettuato un versamento unico. 

Inutile dire che ciò, in futuro, comporterà discreti problemi di "memoria", riteniamo quindi che rimarrà indispensabile proseguire con le metodologie già impostate, cioè mantenere per ogni anno un registro dei documenti prodotti , dei relativi bolli calcolati e dei versamenti effettuati (come è attualmente nella gestione Bolli dei nostri programmi).

Coerentemente con l’interpretazione già resa con la circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente DM del 23 gennaio 2004, si ritiene che “l’anno” debba essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.

5 - Questioni aperte

Dalle circa 2000 telefonate di questo ultimo mese, è venuto fuori che alcune agenzie (locali) avevano interpretato diversamente la norma e consigliato comportamenti diversi. 

Riteniamo sia opportuno SANARE eventuali anomalie subito e ripresentarsi all'Agenzia con cui si è discusso con la nuova risoluzione in mano. 

 

 

Captidoc - Formazione online #conservazionedigitale

Captidoc è il sistema per la registrazione automatica delle fatture. qui potete scaricare il depliant

Permette di semplificare enormemente il processo di raccolta e registrazione delle fatture e di attivare la raccolta elettronica.

Per diffondere la conoscenza della soluzione Captidoc, sia a livello generale che a livello tecnico, sono stati organizzati una serie di eventi on line per le diverse figure professionali che dovranno interagire con il sistema. 

Presentazioni commerciali – gratuite (codice: ccap01p)

La presentazione commerciale della durata di 1,5 ore circa, affronta la questione del trattamento dei documenti contabili nel suo insieme, analizza i comportamenti attuali e dimostra la validità del sistema Captidoc sia in termini di riduzione dei costi che di aumento della qualità del lavoro.  Link Stanza Captidoc Necessaria la prenotazione qui

Aprile               1 - Giovedì 23 ore 15,00         2 -Giovedì 30 ore 15,00

Maggio            3 -Giovedì 7 ore 10,30             4 - Giovedì 21 ore 15,00                    5 - Giovedì 28 ore 10.30

Giugno            6 - Giovedì 4 ore 10,30            7 -Giovedì 18 ore 15,00                      8 - Giovedì 25 ore 10,30


 

Presentazioni commerciali Rivenditori – gratuite (codice: ccap02pr)

Al termine delle presentazioni, si svolgono dei briefing rivolti ai rivenditori, con la finalità di illustrare le politiche commerciali del sistema e i prodotti accessori indispensabili per un buon funzionamento. Durata 1 ora.

Partecipazione ad invito, Prenotazione qui

1 - Aprile         - Giovedì 23 ore 17,00                        2 - Giovedì 30 ore 17,00            3 -Maggio -Giovedì 21 ore 15,00

4 - Giugno – Giovedì 18 ore 17,00


 

Corso Base Captidoc Operatori    Euro 60 a collegamento (codice: ccap03u)

Destinato a chi deve utilizzare il sistema, illustra le modalità di gestione di tutti i processi. Durata        4 ore

  1. Configurazione della raccolta dei documenti
  2. Ricezione e trattamento dei documenti elettronici
  3. Configurazione del sistema di scansione e di etichettatura
  4. Ricezione e trattamento dei cartacei
  5. Controllo delle registrazioni
  6. Personalizzazione
  7. Esportazione prima nota
  8. Importazione nel gestionale
  9. Aggiornamento finale

Maggio:           1 - Lunedì 4 ore 9 – 11 1’ Parte -ore 15 – 17 2’ parte                       2 -Venerdì 29  ore 9 – 11 1’ Parte ore 15 – 17  2’ parte

Giugno            3 - Lunedi 22 ore 9 – 11 1’ Parte - ore 15 – 17 2’ parte

Partecipazione ad invito, Prenotazione qui


 

Corso Avanzato Captidoc Assistenti        Euro 60 a collegamento (codice: ccap04ur)

Gli assistenti, i responsabili di sistemi, e tutti coloro che vogliono essere abilitati alla installazione e alla gestione del sistema Captidoc, oltre al corso Operatori, devono effettuare il Corso Avanzato che permette di conoscere in maniera più approfondita la parte operativa e affronta le problematiche della installazione iniziale e della manutenzione del sistema.

Maggio            1 - Martedi 5 ore 14.30 – 18.30                                  Giugno            2 - Venerdi 5 ore 14.30 – 18.30

Partecipazione ad invito, Prenotazione qui

 

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