Le imprese devono comunicare alla CCIAA (registro imprese) l'indirizzo Pec entro il 29.11.2011.
In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese (art 2630 CC).
Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus
Posted by Claudio Caprara
Monday, October 10, 2011 10:14:00 AM
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Norme documento informatico conservazione sostitutiva
PEC
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