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Aggiornamento sulla situazione marche temporali

Ormai tutti voi sapete che le marche temporali emesse prima del 2007 hanno diversi errori e non sempre si riesce ad inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate richiesta per i documenti tributari (art. 5 del DM 23/01/2004). Riepiloghiamo di seguito le soluzioni che si possono adottare.

soluzione 1 applicare nuova marca

Una possibile soluzione consiste nella ri-marcatura, così come illustrato nelle istruzioni che trovate negli aggiornamenti, attività che in taluni casi risulta complessa, visto che si tratta di migliaia di supporti.

Il programma di consultazione gratuita (archireader) è stato adeguato e ora è in grado di leggere anche i supporti che contengono la doppia marcatura.

Questo non risolve le eventuali marche non valide applicate ai documenti.

soluzione 2 non inviare i documenti prescritti

Un'altra possibilità è quella di NON INVIARE le comunicazioni per quei documenti che, ancorchè riferiti a normativa fiscale, non sono più accertabili per scadenza dei termini.

Allo stato attuale risultano prescritti gli anni FINO AL 2006. Ovvio che se esite un contenzioso in atto, la prescrizione viene sospesa e in quei casi è bene adottare la soluzione 1

soluzione 3 inviare e conservare la ricevuta di errore

una terza soluzione (suggerita da alcuni commercialisti) è quella di inviare comunque la comunicazione e conservare la ricevuta con l'errore. In effetti il fatto che la marca temporale non sia corretta non dipende dal contribuente (che l'ha anche pagata) ma dai certificatori e dagli organi di controllo.

soluzione 4 Rivolgersi al provider delle marche temporali

Possono fare poco , ma è comunque opportuno informare del problema anche i certificatori che hanno rilasciato la marca temporale (ognuno ha un call center a cui ci si può rivolgere). Noi abbiamo già provveduto ad informarli per i casi di cui siamo a conoscenza ma è probabile che alcuni degli utilizzatori dei nostri programmi abbiano casi diversi da quelli che noi conosciamo, considerato anche il fatto che la marcatura viene applicata dal 2004 (l'anno 2004 le marche erano gratis ed il servizio era ancora in fase di test)

Noi abbiamo fatto il possibile

Dal canto nostro abbiamo fatto il possibile affinchè il tutto si risolvesse positivamente. Abbiamo fatto notare a Associazioni e organismi vari già da maggio dello scorso anno l'esistenza del problema. Ma non sempre è facile farsi ascoltare.

 

Su questo argomento è stata aperta una discussione nel forum

 

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Come appare un messaggio PEC dopo alcuni anni

Si sta discutendo di come appare un messaggio PEC una volta che il certificato è scaduto e come sia possibile cercare o scaricare la crl.

La crl non l'ho trovata, il messaggio ed i certificati appaiono (ovviamente) in questo modo.

 

 

 

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Chi difende le imprese dai consulenti che si inventano gli obblighi ?

Anche io, come molti, ero convinto che vi fosse l'obbligo di riportare l'indirizzo PEC nella carta intestata e nei siti web. Questa mattina però ho voluto approfondire e sono andato a leggere con attenzione le norme. 

Cominciamo dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 che all'articolo 16 stabilise

comma 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ..

prosegue obbligando le imprese esistenti a comunicare la PEC entro 3 anni, esonerando l'operazione dall'imposta di bollo.

al comma 7 si preoccupa dei professionisti

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ....

... Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,

Infine il comma 8 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
8. Le amministrazioni pubbliche .... istituiscono una casella di posta certificata o...  per ciascun registro di protocollo e ne dannocomunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle inun elenco consultabile per via telematica.

 

Dunque la legge istitutiva dell'obbligo della Pec per imprese professionisti non prevede che questa venga resa pubblica, non prevede che venga riportata nei siti e nella carta intestata. Ma i giuristi diranno, attenzione esiste l'art. 2250 del codice civile recentemente riformato. Leggiamolo.

Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d'iscrizione.

Poi parla di capitale, scioglimento socio unico, pubblicazione in altra lingua e infine

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).

 

Dunque da nessuna parte è specificato che occorre indicare l'indirizzo pec, Per stabilire che tale obbligo esiste, dobbiamo arrampicarci sugli specchi e considerare la PEC una domiciliazione come tale sarebbe equiparata ad una sede e quindi obbligatoriamente indicata nella documentazione.

Ma chi ce lo fa fare ?

chi vuole un indirizzo pec può rivolgersi al registro imprese e ottenerlo . Pubblicarlo su siti e documentazione significa attirare sull'indirizzo PEC altro spam e comunicazioni INDESIDERATE che per le imprese sono un costo e per la gestione sono un pericolo.

Dove sbaglio ?

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La tecnologia informatica è più complessa e articolata del diritto.

In questi giorni si è discusso sulla gestione delle Email e in particolare delle Pec. Ripassando la lezione, sono andato a vedere nel dettaglio come la gestiamo noi. Premetto che siamo una micro impresa con 10 persone ma che utilizziamo le stesse tecnologie e gli stessi processi di grandi imprese.

La posta normale

La posta elettronica "normale" (non certificata) è ricevuta tramite due domini. Il primo con suffisso .it e un secondo con suffisso .net più recente .

Dominio it

è gestito su un server esterno. Sono gli indirizzi email più vecchi per cui quelli che ricevono maggior spam (attivati nel 1998).

Filtri spam e virus

Sul server esterno sono attivi diversi filtri, il primo RIGETTA le email che provengono da server indicati come spammer.

Queste email non vengono proprio accettate, quindi non viene memorizzato nulla se non il rifiuto in un log.

Le email che passano il primo filtro, finiscono in un secondo filtro che elimina quelle con virus.

Le sopravvissute, vengono passate ad un terzo filtro che identifica quelle che "sembrano" spam. Nel fare questa terza analisi i parametri sono ampi per evitare di scartare anche quelle che non sono spam e che devono giungere in azienda. Lo spam viene memorizzato in cassette di posta temporanee che dopo un pò di tempo si svuotano da sole, o meglio arrivate ad una certa dimensione si eliminano le piu vecchie.

Quelle che passano il 3' filtro vengono recapitate al server interno che le smista

Recapito al client

Ogni client ha un ulteriore filtro che elimina altro spam e lo mette nella cassetta Indesiderata dell'utente, il quale può controllare o cancellare

Server interno

Il server interno è il gestore del suffisso .net quindi è un server front end. Qui esiste un sistema di backup che copia tutti i messaggi ricevuti su file esterni. Il limite è molto ampio nell'ordine dei centinaia di gigabyte quindi nel backup troviamo tutto quello che viene ricevuto fino a che non si arriva alla capienza massima poi i più vecchi vengono buttati.

Recapito al client ed evidenziazione spam

Tolti i virus, quel che rimane viene inviato ai client di posta, mantenendo però gli originali sul server.

I Client possono eliminare lo spam, cancellare le email non spam e recuperarle per 30 giorni.

Protocollo di quelle che riguardano gli affari

Per quelle che riguardano l'attività , si attiva il protocollo che invia il messaggio al sistema di conservazione, assegnando un progressivo di ricezione e compilando i campi mittente destinatario oggetto data.

Gli operatori possono aggiungere altre informazioni, ad esempio indicare la ragione sociale esatta del cliente (esiste una rubrica clienti per la codifica rapida e la traduzione del nome presente nell'email in ragione sociale ditta e nome cliente. I messaggi protocollati vengono cancellati dal server (una copia rimane nel back up iniziale)

Le Pec

Ora ci sono anche due indirizzi PEC, uno che riguarda l'azienda (casella di posta principale) e uno che riguarda le attività commerciali. Questi vengono scaricati da due client specifici ma memorizzati in caselle postali sul server interno. Per cui anche questi finiscono nella copia generale.

I client decidono cosa protocollare. Le ricevute di spedizione vengono collegate automaticamente al protocollo del primo invio e conservate in archivi separati dal protocollo anche se collegati.

La conservazione

Gli archivi del protocollo inviati e ricevuti, sono soggetti a conservazione sostitutiva. La cadenza è blanda nel senso che quando sono a posto, li masterizziamo. D'altronde non siamo un ente che concentra tutte le sue attività sul protocollo e anche per gli archivi di conservazione c'è un sistema di backup che mantiene copia di tutti i file cancellati e modificati.

Protocollo speciale Assistenza Tecnica

Le email inviate al servizio di assistenza seguono un protocollo speciale. Questo è collegato ad uno speciale elenco che comprende tutti i titolari di licenza d'uso dei nostri programmi. Questi possono essere clienti diretti dell'azienda o clienti di rivenditori o di distributori, quindi è una anagrafica più ampia rispetto al semplice elenco clienti fornitori che si ottiene dal sistema contabile.

La codifica particolare delle email di assitenza si è resa necessaria per consentire ad ogni utente di ritrovare in un solo contenitore tutte le questione trattate con i nostri tecnici. Nel protocollo assistenza difatti, confluiscono le richieste che il cliente inserisce direttamente, le email, le trascrizioni delle chat che si attivano durante i collegamenti di tele assitenza.

Perchè tutto questo "ambaradan"

Il motivo è semplice la quasi totalità delle nostre attività nasce da un messaggio di posta. Tramite posta ci arrivano tutti gli ordini di materiale, le richieste di licenza, i contratti.
Dal punto di vista delle norme, il codice civile IMPONE la conservazione delle "lettere e telegrammi" relative ad ogni affare (art. 2214) per un periodo di almeno 10 anni (art. 2220) , ma ormai lettere e telegrammi sono email, trascrizioni di chat, documenti elettronici formati tramite raccolta di dati sul web , etc. etc. Potevamo fare a meno di attivare sistemi ordinati e precisi di catalogazione e conservazione ? direi di no. Ma al tempo stesso non possiamo conservare ordinatamente tutto e tanto per dare un valore, la parte scartata (Spam, virus) pesa per l' 83% delle comunicazioni ricevute dai due server.

Collegamento con i documenti gestionali.

Se viene generata una conferma d'ordine che contiene il riferimento al protocollo, il sistema collega i due documenti automaticamente. Quando si protocolla una risposta invece si collega manualmente (si fa per dire basta una ricerca) al documento ricevuto e vice versa.

Pec senza spam

Sarebbe stato bello avere la PEC esente da spam e da virus. Si poteva fare vincolando la spedizione ad una accettazione da parte del destinatario, del dominio del mittente. Si poteva anche inserire come domini accettati di default quelli di tutti gli enti. Cosi si sarebbe evitato di avere lo spam anche nelle pec. Ma il legislatore ha preferito fare diversamente. Ognuno può avere l'indirizzo pec e inviare una email pec senza dover chiedere nulla.

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Agenda Digitale, chiedevamo cose giuste. Qualcuno si è accorto ?

In occasione della iniziativa Agenda Digitale per l'Italia, avevamo fatto 5 proposte documentate in questa pubblicazione  (1).

La seconda riguardava l'art. 2215 Bis che come sapete è stato modificato quest'anno (Commenti qui).

La terza era relativa al pagamento dei bolli sui documenti informatici. Lamentavamo il fatto che il pagamento dei bolli fosse solo cartaceo e seguito da una comunicazione (anch'essa cartacea) da inviare alla locale Agenzia delle Entrate.

Con Decreto del 8 Novembre , il Ministro Tremonti, scusate ex Ministro, ha deliberato che tali pagamenti possono essere effettuati con F24 ed in modalità telematica.

Inoltre le Agenzie hanno attivato la PEC (per ora solo a livello provinciale) appena saranno disponibili le PEC delle agenzie locali anche la comunicazione diventerà telematica.

Forse qualcuno legge le nostre proposte !!

Ora ci auguriamo che anche la prima  venga presa in esame visto che siamo ormai vicini alla scadenza e la Direttiva cee 2010/45 DEVE essere recepita entro l'anno.

 

(1) la proposta di non inviare le impronte dei documenti informatici (n. 4 dell'elenco) è stata ritirata in quanto inglobata nelle richieste avanzate da Anorc nell'ambito del Gruppo di lavoro sull'invio dell'impronta.
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Un bel documento sulla PEC

Scritto da un gruppo di lavoro dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, è molto utile per capire quali oneri sono connessi all'uso della posta certificata

http://www.studiocaravati.it/pubblicazioni.asp?menu=pubblicazioni

 

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Per tutte le imprese, ricordiamo che la PEC ...

Le imprese devono comunicare alla CCIAA (registro imprese) l'indirizzo Pec entro il 29.11.2011.

In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese (art 2630 CC).

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