Ieri, come molti sanno, si è tenuto l'annuale incontro "on line" con i rivenditori e i maggiori utenti,al quale hanno partecipato diversi relatori che hanno dato vita ad un interessante e approfondito confronto sul tema della dematerializzazione .

 

A iniziato il Dott. Mario Carmelo Piancaldini dell' AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Centrale Accertamento, Settore Analisi e strategie.

Ha fornito alcuni dati che ci hanno permesso di inquadrare la dimensione del fenomeno "dematerializzazione".

Sono oltre 400.000 le comunicazioni pervenute all'Agenzia, mentre sono 115.000 circa i soggetti fiscali che hanno utilizzato la conservazione digitale. Pochi se si pensa che le partite iva attive sono più di 5.400.000 poco più del 2%.

La regione che ha spedito di più (quasi 100mila comunicazioni) è l'Emilia Romagna, 2' la lombardia . Straordinarie il Trentino e le Marche che si piazzano al 4' e 5' posto.

 

Nella seconda parte il Dott. Piancaldini si è concentrato su quello che sta accadendo e ha tracciato il percorso di analisi iniziato con il Forum della Fatturazione .

La prima modifica che verrà recepita riguarda la direttiva U.E. 45/2010. Il dibattito è aperto (consultazione pubblica qui ) e qualche suggerimento lo stiamo preparando nell'Ideario che abbiamo aperto sull'argomento.

Unitamente a questa si procederà alla modifica del D.M. 23/01/2004 su cui ci ha fornito una bozza delle variazioni previste . Anche su questo avevamo iniziato a discutere sull' Ideario .

 

E' stato molto chiaro su un aspetto, al di là delle proposte (le norme le fa il legislatore e non l'Agenzia) e al di là di quel che è stato fatto , l'Italia ha un obbiettivo preciso , avere la maggioranza di fatture elettroniche negli scambi b2b (Business to Business) entro il 2020.

 

Ha seguito l'intervento del Dott. Claudio Rorato , Project manager dell'Osservatorio ICT & Commercialisti, il quale ha presentato un interessantissimo e ben fatto studio sulla dematerializzazione negli studi.

 

L'analisi , ben documentata e argomentata ha evidenziato un sensibile incremento della conservazione sostitutiva negli studi (12%) una forte propensione ad inserirlo a breve (42%) e, soprattutto, una SODDISFAZIONE da parte di chi l'ha adottato SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE.

 

In fine l'intervento del Dott. Salvatore De Benedictis, Presidente della Commissione "Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Incentrato sul problema sanzioni e validità fiscale dei documenti informatici , si è soffermato sul documento redatto dalla commissione e sulla necessità di dare al documento informatico , proprio perchè certo, datato, validato e correttamente conservato il valore di Unico al pari delle scritture vidimate degli anni passati.

 

A questo punto si è acceso un sano e proficuo confronto con il Dott. Piancaldini che si è concluso con la reciproca convinzione che "va fatto tutto il possibile" per facilitare e diffondere la produzione, conservazione e scambio digitale dei documenti.

 

Mi auguro che sia stata una interessante giornata per tutti e ringrazio tutti i partecipanti

 

Claudio Caprara

 

 

 

Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus
MultiMedia IT snc

Comments

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re: Eppur qualcosa si muove

Monday, September 24, 2012 10:17:30 AM

Sintetizzando, nel corso dell'incontro di martedì 18 settembre, si è pervenuti, tra l'altro, alle seguenti conclusioni:

- Trasmissione dell'impronta.

Si è dato atto che, oltre ad essere un adempimento normativamente non più necessario dal momento in cui è stata estesa la validità delle marche temporali da 5 a 15 anni, è stato altresì considerato che la eventuale omissione della trasmissione in relazione ai termini già scaduti potrebbe non essere soggetta censurata proprio per mancanza di uno specifico quadro normativo sanzionatorio; è un adempimento che potrebbe essere soppresso senza che da ciò possano conseguire minori garanzie di autenticità e di tempestività dei dati assoggettati a conservazione sostitutiva;

- Efficacia probatoria delle scritture contabili tenute e conservate sostitutivamente

Si è preso atto che le formalità previste per la conservazione sostitutiva assicurano una efficacia giuridica delle scritture contabili simile, se non addirittura superiore, rispetto all'epoca in cui erano in vigore gli obblighi della preventiva bollatura e della vidimazione annuale. Sarebbe pertanto non coerente che, a fronte di maggiori oneri che attribuiscono alle scritture contabili certezza della tempestività e della immodificabilità non venisse riconosciuta una efficacia probatoria "rinforzata" rispetto alle scritture contabili tenute in maniera analogica (per esempio, la impossibilità di procedere ad accertamenti induttivi o presuntivi sulla base di studi di settore, parametri, antieconomicità, etc.etc.). Ciò realizzerebbe anche una quadratura logica nell'attribuire alle scritture digitali conservate senza l'osservanza delle regole previste in materia, una retrocessione da efficacia probatoria "rinforzata" ad efficacia probatoria "ordinaria", intendendo per tale quella attribuita alle scritture contabili tenute in maniera analogica.

- applicazione dell'imposta di bollo

Si è convenuto sulla farraginosità dell'attuale impianto normativo e si è auspicata una semplificazione, tenendo presente che a seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale, il bollo si applica al momento della numerazione delle pagine, ossia alla loro nascita, non prima, come prevedeva la normativa vigente all'epoca della preventiva bollatura iniziale. Si è confermato che, in ogni caso, le irregolarità commesse in materia di bollo non sono suscettibili di inficare la validità e la correttezza formale delle scritture contabili, se conservate nel rispetto della legge;

- conservazione delle dichiarazioni dei redditi

Posto che l'unico originale opponibile alla Amministrazione Finanziaria è quello in suo possesso, è stata eccepita dal Dott. De Benedictis la mancanza dei presupposti (in particolare, legge 241/1990 e legge 212/2000 statuto del contribuente) per l'applicazione di sanzioni in caso di omessa conservazione, visto che la omissione non incide né sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo, né rappresenta in alcun modo un ostacolo alla attività di accertamento per la Amministrazione Finanziaria.

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