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Nuove regole tecniche pr la gestione documentale

Il 5 agosto 2011 è stata pubblicata la bozza delle  regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e  sistema di conservazione dei documenti informatici.

Fino al 10 settembre 2011  sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo: dlcad@digitpa.gov.it

Il testo è disponibile qui

http://www.digitpa.gov.it/altre-attivit/pubblicata-bozza-regole-tecniche-documento-informatico-protocollo-informatico-conserva

La nuova norma NON INFLUIRA' sui processi di conservazione in corso per cui le chiusure degli archivi realtivi all'anno fiscale 2010 che dovranno essere concluse entro il 31.12.2011 andranno realizzate secondo la norma precedente (Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 )

Trattasi di diversi documenti

Bozza regole tecniche documento informatico e gestione documentale

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L'applicazione della marca ai singoli documenti semplifica l'esibizione

Riprendo l'intervento di ieri per aggiungere una nota importante.

Nel caso di giornali , in base al nuovo art. 2215 bis si può ottenere l'equivalente di un giornale vidimato applicando la marca temporale almeno una volta all'anno.

Nell'intervento di ieri abbiamo visto che l'applicazione della marca può avvenire anche nella fase di conservazione, cioè se la conservazione viene avviata entro il termine di 1 anno (per cui entro dicembre e non entro gennaio) di fatto la marca temporale applicata al file di chiusura fornisce data certa a tutti i documenti compresi nel supporto.

Abbiamo però visto che la verifica di tale marca presuppone che il responsabile metta a disposizione il software di verifica poichè il file di chiusura dell'archivio anche se regolato dalla delibera CNIPA 11/2004 non costituisce uno standard e la verifica va effettuata con il software messo a disposizione dal responsabile.

Se vi doveste trovare nella necessità di avere ad esempio un estratto autentico del giornale, dovreste portare dal Notaio "L'INTERO SUPPORTO" e il software di verifica.

Per evitare questo e poter produrre il singolo documento basta operare secondo quanto descritto al punto 5, vale a dire applicare la marca temporale ai singoli file che compongono il libro (in alcuni casi si tratta di 1 unico file annuale in altri casi potrebbe trattarsi addirittura di file giornalieri )

Il costo di tale operazione è abbastanza basso, una marca ha un costo di 30 cent e il tempo di applicazione è veramente trascurabile.

Riepilogando, l'art. 2215 bis chiede l'applicazione della firma e della marca temporale ma non specifica che la marca venga applicata al singolo documento e non all'insieme. Tuttavia applicando la Marca temporale al singolo documento, in caso di esibizione , si ha il vantaggio di poter inviare il singolo documento e non l'intero supporto.

 

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Interpretazioni fantasiose dell'art. 2215 bis modificato

Ringrazio l'amico e cliente Paolo Tomasi che molto gentilmente ogni tanto mi invia qualche articolo preso da varie riviste che si occupano di fisco e tributi e mi fa capire quanta confusione c'è intorno alla conservazione digitale dei documenti e quanta "approssimazione" c'è in chi fa le leggi e in che cerca di interpretarle.

L'articolo 2215 bis aveva un difetto prima e ce l'ha anche dopo le modifiche. Parla di Marcatura temporale e firma digitale. La Marcatura temporale non esiste in nessuna norma esiste la Marca Temporale. (Marcatura è semmai l'azione di applicazione di una marca).L'altro aspetto è che la firma digitale va posta prima della Marca temporale e non viceversa come citato dalla norma.

Questo significa che non possiamo prendere l'articolo alla lettera altrimenti non riusciamo a capirne il senso e dovremmo rimandare il tutto al mittente come non applicabile. Certo è che se chi scrive le leggi facesse più attenzione a non commettere errori, sarebbe più facile per tutti applicarle.

Per quanto riguarda i dubbi (assurdi) posti da alcuni giornalisti, ricordiamo alcune cose semplici.

 

1 - Tutte le norme relative ai documenti informatici definiscono un periodo massimo entro il quale occorre completare il processo di conservazione. Il nuovo articolo 2215 bis non si occupa del processo di conservazione ma degli obblighi di numerazione e prevede che almeno una volta all'anno venga applicata firma e marca temporale del titolare o di un suo delegato AI DOCUMENTI , non ai file di chiusura degli archivi che vengono predisposti per la conservazione.

E in ogni caso rimanda alla normativa fiscale per tutti i casi da essi specificati, ad esempio per le fatture la conservazione va completata con cadenza ALMENO quindicinale , per il Libro unico è Mensile.

Si tratta di cadenza MASSIMA , nessuno vieta di farlo più frequentemente.

 

2 - Il documento informatico deve essere SEMPRE accompagnato da firma digitale altrimenti la sua validità diventa discutibile, fatto salvo per le copie informatiche di documenti analogici ottenute acquisendo l'immagine del documento fisico. Solo in questo caso la norma fiscale consente una semplificazione e limita l'applicazione della firma alla sola fase di conservazione.

In tutti gli altri casi in cui si forma un documento informatico è INDISPENSABILE applicare la firma digitale INDIPENDENTEMENTE dal fatto che questo verrà portato in conservazione e di conseguenza verrà applicata una ulteriore firma non sul singolo file , bensi sul file che riepiloga i documenti che fanno parte di un determinato lotto di conservazione e che formano un volume di conservazione (volume intendo un supporto sostitutivo)

 

3 - La marca temporale è un elemento che fornisce al documento informatico una data certa opponibile a terzi. Se ad esempio realizziamo una stampa elettronica di un giornale dal 01 al 30 giugno e vogliamo dare a questo documento informatico una data certa, dovremo applicare sullo stesso la firma digitale E LA MARCA TEMPORALE.

Nessuno però ci vieta di portare in conservazione TUTTI i libri e giornali prodotti nel periodo 1/1 30/6 e di applicare la marca sul file di chiusura del supporto. Otterremo ugualmente una data certa opponibile a terzi poiché il sistema di chiusura degli archivi, cosi come definito dalla delibera CNIPA 11/2004 prevede che il file di chiusura riporti le impronte di tutti i files che ne fanno parte e che sullo stesso venga applicata firma e marca del responsabile. Prevede anche che il Responsabile METTA A DISPOSIZIONE il software necessario per le veriifche.

Il file di chiusura funge in pratica da SCATOLONE, la firma del responsabile e la marca temporale sono una sorta di chiusura con ceralacca, quello che c'è dentro lo scatolone non può essere inserito DOPO che abbiamo chiuso con ceralacca lo scatolone ma deve essere PER FORZA presente prima della chiusura. Per deduzione logica quindi  il sigillo esterno (firma e marca del file di chiusura) fornisco data certa aquel che sta dentro lo scatolone che sarà stato inserito sicuramente in data precedente.

 

4 Che cosa manda in confusione alcuni commentatori.

Alcuni commentatori vanno in confusione perché tra la normativa fiscale e quella civile esiste comunque una differenza. La norma civile IMPONE l'applicazione della firma e marca almeno una volta all'anno.

La normativa fiscale, IMPONE la generazione dell'impronta dell'archivio e la trasmissione della stessa UNITAMENTE ALLA MARCA TEMPORALE entro il 4' mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (non il 3' come dice qualcuno).

Significa che entro gennaio 2012 dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate l'impronta degli archivi relativi ai documenti PRODOTTI nell'anno 2011.

Come vedete se applichiamo la marca nel 4' mese siamo oltre 1 anno ma gennaio è il termine massimo per la spedizione dell'impronta dell'archivio, nessuno vieta di effettuare l'operazione di chiusura entro DICEMBRE e con questa rientrare nel termine di 1 anno previsto dalla normativa civile.

La norma fiscale non richiede la marca temporale sul singolo documento ma un semplice Riferimento temporale (una data fornita dal sistema e annotata unitamente al documento)

 

5 Una marca temporale in più incide veramente poco.

Rimane aperta anche la possibilità di applicare la marca SUI DOCUMENTI entro il termine di 1 anno e di effettuare la chiusura entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Saremmo in regola sia con i tempi di produzione dei documenti che con quelli di generazione dell'impronta dell'archivio e spedizione della stessa .

In questa ipotesi dovremmo produrre documenti informatici, firmarli e applicare la Marca temporale su ognuno, entro gennaio fare la chiusura dell'archivio con firma e marca.

Spero di essere stato chiaro in ogni caso sul numero 11 di Archivio Informatico che è in corso di stesura vedremo di approfondire questi argomenti in modo da eliminare ogni dubbio.

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Modifica art. 2215 bis pubblicata in gazzetta

E' ufficiale , l'articolo 2215 bis  è stato modificato. Il maxi emendamento è in Gazzetta ufficiale quindi in vigore.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=011G0152&tmstp=1310545304698

La storia dell'art. 2215 bis vista da noi

La legge viene approvata

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000113.archivio_informatico_6.pdf

 

Incontro al Ministero dell'Innovazione, in via informale lasciamo queste slide

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000150.Hb8421kdjU3Wkkv.rel_roma.pdf

 

Nel frattempo riviste specializzate azzardano interpretazioni che mescolano norme civile e fiscali per rendere la legge applicabile.

 

Seguiamo i lavori della camera dove giace una proposta di modifica

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000114.archivio_informatico_7.pdf

 

Un disegno di legge fa sperare in un cambiamento

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000115.archivio_informatico_8.pdf

 

Nell'ambito di Agenda digitale chiediamo di nuovo che venga modificata la norma

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000133.archivio-informatico-10.pdf

 

Oggi finalmente dopo 2 anni e 4 mesi circa, la modifica che non accoglie le nostre richieste ma parifica i termini di conservazione ai fini civilistici a quelli fiscali.

 

Finalmente

 

 

 

 

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Bozza DPCM sulle regole tecniche delle firme elettroniche

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000145.20110704_DPCM_Firma%20Elettronica.pdf

 

qui l'ultima versione del CAD

 

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000118.CAD_lgs_235_2010.pdf

 

Non ho trovato in gazzetta ufficiale il maxy emendamento che modifica l'art. 2215 bis, qualcuno sa che fine ha fatto ?

 

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