Posts From November, 2013

Quei Bolli versati oggi validi per il 2015

Se cercate nel forum e nei documenti del sito trovate una marea di articoli e manuali che riguardano i Bolli sui documenti informatici e le loro modalità di assolvimento. Val la pena quindi riepilogare la situazione normativa e poi raccontare gli utlimi fatti.

I bolli sui documenti informatici sono regolati dal DM 23/01/2004 art. 7 che fa riferimento alle modalità di versamento previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Cosa occorre fare ?

in primis (cosi dice il dm ) "L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti,  dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta."

Il decreto quindi parla espliitamente e chiaramente di documenti , atti, registri emessi durante l'anno. Non definisce un momento in cui si debba fare questa attività ma specifica la natura preventiva rispetto all'azione di emissione.

Che cosa si intenda per emissione viene chiarito nel comma successivo dove si stabilisce che :

"Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta."

E' molto esplicito quindi il riferimento ai documenti atti e registri e quello alla emissione e formazione.

Circolare 5E

La circolare 5/e del 2012 ribalta un pò i punti di visti ma rimanda al dm su citato per i documenti informatici

Si osserva preliminarmente che i registri - a prescindere dal formato digitale o analogico - scontano l’imposta di bollo, se dovuta, prima di essere
posti in uso. Vale a dire, antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi del quale  “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri  indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso  per quelli indicati nella parte seconda.” (cfr. anche la circolare del 22 ottobre  2001, n. 92/E, paragrafo 2.1). ......

Nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta come documenti informatici, l’imposta è assolta secondo la modalità e nei termini di cui all’articolo 7 del D.M. 23 gennaio 2004

Cosa è Accaduto ieri a fronte della presentazione di una lettera per il pagamento dei bolli 

Ciao a tutti, il cliente che inizia ad archiviare i libri giornale e gli inventari del 2012, ha generato gli F23 e le lettere Agenzia Entrate. Oggi è andata all'Agenzia Entrate ma la persona dell'agenzia ha sostenuto che con quelle lettere i bolli saranno utilizzabili solo per le registrazioni del 2014. Allego una lettera ad esempio. E' corretta per l'archiviazione 2012?

Se viene interpretata alla lettera la circolare 5e prima parte, il pagamento sarebbe valido per le registrazioni del 2014 che verranno emesse e formate COME LIBRI DOCUMENTI ATTI E REGISTRI, entro dicembre del 2015.

Se si interpreta la seconda parte come preminente allora stiamo comunicando i documenti che verranno prodotti "nell'anno",  possiamo quindi utilizzare il versamento per quelli del 2012 che emetteremo o formeremo entro dicembre 2013.

Ma si può andare avanti così ?

 

 

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Conservazione sostitutiva e scadenza certificati

 il problema è : 

1 - le firme digtali (digitali e qualificate) sono basate su certificati digitali che hanno una durata limitata (in Italia 3 anni) e che possono essere revocati.

2 - al ricevimento o alla produzione di un file , il responsabile del procedimento  può verificare la validità, ma ottiene una conferma valida in quel momento. Già pochi secondi dopo il certificato potrebbe essere revocato, sospeso, scaduto, compromesso.

3 - E' obbligatorio validare definitivamente i documenti (fimati e non) con una marca temporale che fornisce una data certa al procedimento. Tale marca temporale in genere viene applicata al momento della produzione dei supporti sostitutivi.

DUBBIO

Cosa succede e come ci si deve comportare se tra la fase di ricevimento o produzione del documento e la fase di conservazione il certificato viene 

  • a - revocato 
  • b - scade 
  • c - risulta non più affidabile (c.a. emittente compromessa)

va precisato che tra gli attributi di firma vi è anche la data che viene acquisita dal sistema su cui si esegue la procedura , non si tratta quindi di una data certa certificata da terzi, anche se, volendo, tramite policy di rete si può impedire agli utenti di modificare tale valore comunque rimane una data e ora attribuita dall'utente ma c'è.

A questa data si aggiunge la data propria del file che ottieniamo dal file system, ma anche questa potrebbe non essere vera. Esiste la possibilità che il file contenga anche nei metadati interni una data, infine vi è il sistema di Archiviazione , cioè quel sistema che le norme lasciano alla discrezione dei responsabili dei vari procedimenti, che a sua volta può avere altre date (anche queste attribuite arbitrarimente dall'utente)

L'unica data certa rimane quella fornita dalla marca temporale perchè rilasciata da un terza parte attraverso un procedimento certificato e riconoscibile.

procesos fatture date

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